Violazione delle norme antinfortunistiche e “abnormità” del comportamento del dipendente


In tema di violazione delle norme antinfortunistiche, è esclusa l’abnormità del comportamento del lavoratore, posto che, seppure questi disattende le regole prescritte per evitare infortuni sul lavoro, il datore deve prevedere che lo stesso, anche per mera superficialità, ponga in essere condotte errate.


Nella specie, i giudici ritengono di escludere l’abnormità del comportamento del lavoratore, posto che dalle testimonianze raccolte in giudizio è emerso che la verifica della lavorazione all’interno della cella fosse pratica comune fra i lavoratori, e che l’ingresso da parte dell’operaio deceduto – pur gravemente imprudente, per non avere il medesimo avvertito i proprii compagni di lavoro, contravvenendo alle istruzioni impartite – era compatibile con esigenze connesse alla produzione, quali la verifica del prodotto ancora rimanente nella vasca-tramoggia, collocata all’interno della cella. E ciò, tenuto conto che il medesimo aveva eseguito una specifica fase produttiva, e che le sue mansioni generiche, includevano il processo realizzato all’interno della cella di congelamento.
Il giudice di secondo grado dà, altresì, atto della correttezza del rilievo difensivo, secondo il quale il corpo, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, era rivolto con il capo verso l’apertura di ispezione della tramoggia, ma rileva che ciò non confuta, in alcun modo, la tesi della caduta accidentale.
Secondo la Corte, infatti, è logico pensare che trovandosi il lavoratore sull’ultimo gradino di accesso al vascone, con la linea della cintura più alta della bocca di apertura, posizionato di fianco, a seguito di un malore, sia caduto di testa, trascinando la parte inferiore del corpo e consentendo alle gambe di superare il bordo inferiore del pertugio. Questa dinamica, dunque, smentisce la tesi dell’imputato, secondo cui la posizione del corpo sarebbe incompatibile con la caduta accidentale, rappresèntando, invece, la prova dell’ingresso volontario, legato alla realizzazione di comportamenti personali (suicidio o scherzo finito male).
La sentenza osserva, inoltre, che l’intenzione suicida mostra segni premonitori o comportamenti esteriori che ne preludono l’attuazione, del tutto assenti, nel caso di specie, non potendo considerarsi tale una frase del tutto equivoca pubblicata su facebook, qualche tempo prima del fatto. Peraltro, il Collegio, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente (legale rappresentante), giustifica, ancora una in modo del tutto condivisibile, la compatibilità della caduta accidentale con le ridotte dimensioni dell’apertura del vascone, valutandone la compatibilità con le dimensioni di un uomo medio, posto di fianco. E ciò perché la considerazione dello Spisal – secondo cui l’evento accidentale non avrebbe potuto produrre l’effetto della caduta nella tramoggia, rimanendo, al più, il corpo incastrato nell’apertura – su cui si concentra il ricorrente, viene smentita, sotto il profilo logico – sotteso alla decisione – dalla constatazione per la quale se l’apertura fosse stata effettivamente troppo piccola, non avrebbe consentito neppure l’introduzione volontaria.