Whistleblowing: indicazioni integrative sulla tutela del dipendente che effettua segnalazioni


L’art. 54-bis, D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, prevede un sistema di garanzie a carico del pubblico dipendente (c.d. whistleblower) che, nell’interesse dell’integrità della pubblica Amministrazione, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Con precedente circolare sono state fornite le indicazioni attuative di dettaglio. La prassi attuativa e le indicazioni dell’ANAC, tuttavia, hanno evidenziato la necessità di fornire ulteriori chiarimenti in materia. Con Circolare n. 127/2020, l’Inps fornisce quindi istruzioni integrative su oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione della segnalazione di illecito da parte del dipendente o del collaboratore dell’Istituto.


Oggetto della segnalazione
Le condotte illecite, oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 54-bis, D.lgs n. 165/2001, comprendono non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la pubblica Amministrazione, ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico. La categoria di fatti illeciti comprende altresì i casi in cui si configurano condotte, situazioni, condizioni organizzative o individuali che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.


Segnalazione anonima e riservatezza dell’identità del segnalante
Le disposizioni contenute nell’articolo 54-bis del D.lgs n. 165/2001, che garantiscono la riservatezza del segnalante, presuppongono che il segnalante medesimo renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. La ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente, mantenendo riservata la sua identità, solo nel caso di segnalazioni provenienti da dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.


Procedura per la segnalazione di illeciti
Come indicato nel messaggio n. 2974/2019, il dipendente che intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Istituto, può rappresentare l’illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante l’apposita procedura informatica per la segnalazione degli illeciti.


Gestione riservata delle segnalazioni
L’RPCT svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, avvalendosi di un minimo numero indispensabile di dipendenti, comunque nominativamente individuati. Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l’RPCT potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti.


Segnalazione di illeciti da parte di collaboratori dell’Istituto
Come già illustrato nella circolare n. 54/2018, le tutele assicurate dal menzionato articolo 54-bis si applicano anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Istituto, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l’Istituto.
L’Istituto garantisce altresì le modalità di “gestione riservata delle segnalazioni” anche ai consulenti e collaboratori esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, che segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l’Istituto.
La segnalazione di illeciti da parte dei predetti soggetti dovrà essere inoltrata al RPCT tramite il nuovo “Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte dei consulenti e collaboratori esterni dell’Inps e dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di lavori, beni o servizi in favore dell’Istituto (art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001)” (COD.MV69), debitamente compilato e sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica segnalazioneilleciti@inps.it. Il modulo, in formato pdf editabile, è pubblicato nella sotto sezione “Altri contenuti” > “Prevenzione della corruzione” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.