ARIS – CASE DI CURA PERSONALE MEDICO: Accordo del 21/12/2021

Il giorno 21/12/2021, si sono incontrati ARIS e FP-CGIL, UIL-FPL per sottoscrivere il verbale di adesione al CCNL 7/10/2020 per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali

FP CGIL e UIL FPL – presa visione del CCNL per la dirigenza medica delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di diritto privato, sottoscritto in data 7/10/2020 da ARIS e CIMOP e condividendone i contenuti – richiedono di sottoscrivere il suddetto CCNL per adesione.
L’ARIS acconsente a tale richiesta.
In ogni caso, le parti prendono atto che la sottoscrizione per adesione non comporterà il riconoscimento di alcuna prerogativa sindacale né a livello nazionale, né a livello locale (territoriale o aziendale) non essendo, in particolare, sufficiente per la concessione dei diritti di cui al Titolo III della Legge 300/1970.

Legge di Bilancio 2022: Imu per i pensionati all’estero


Per l’anno 2022, è ridotta al 37,5% l’Imu sull’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d’uso (Art. 1, co. 743, L. n. 234/2021).

Dal 2020, i pensionati iscritti all’AIRE non beneficiano più di alcuna esenzione IMU.
Infatti fino al 2019, si equiparava l’immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, alla prima casa.
A partire dal 2015 e fino al 2019, la tassa sulla prima casa non era dovuta dai pensionati iscritti all’AIRE, a patto che l’immobile fosse sfitto e non concesso in comodato d’uso.


Con la Legge di Bilancio 2020, l’agevolazione non è stata riproposta nella nuova IMU, imposta che a partire dal 2020 unifica IMU e TASI. Pertanto l’imposta è dovuta anche dai pensionati iscritti all’AIRE.


A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria (IMU), è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta in misura ridotta di due terzi.


Limitatamente all’anno 2022, la nuova Legge di Bilancio ha ridotto la misura dell’imposta municipale propria al 37,5%.


Inps: applicativo domande telematiche per il diritto a pensione



Con la circolare Inps n. 4/2022 si rende noto il rilascio dell’applicativo per l’invio telematico delle domande di accredito per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 e si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo, accessibile da diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).


Con la circolare n. 74/2021, sono state fornite le indicazioni per l’applicazione della disposizione normativa in materia di contratti di lavoro con orario part-time verticale o ciclico.
Nello specifico, è stato precisato che, con riferimento ai periodi lavorativi successivi all’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2021), corre l’obbligo di compilazione del flusso UniEmens anche per i periodi in cui non esiste prestazione lavorativa in ragione dell’articolazione dell’orario concordata nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Con riferimento ai periodi lavorativi anteriori a tale data, riferiti a contratti di lavoro in essere o esauriti, nonché anteriori all’operatività del sistema di inoltro delle denunce mensili con flusso UniEmens, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo per la presentazione telematica delle domande dirette alla valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, ricompreso entro il 31 dicembre 2020, accessibile da diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc).
Le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:
– WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
– Contact Center Multicanale (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili.
L’utente può consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione. Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica.
La descrizione analitica di tutte le funzioni introdotte a supporto dell’iter amministrativo di invio e/o consultazione delle domande di accredito è contenuta nel Manuale utente consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito.

Codici tributo per la restituzione del contributo a fondo perduto per attività chiuse


Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante per attività chiuse (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 04 gennaio 2022, n. 2/E)

Per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:
 – “8137” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
 – “8138” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
 – “8139” denominato “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8137, 8138 oppure 8139);
– nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”;
– nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.