Contratto a tempo determinato in forma assistita e deroghe per i contratti di prossimità


Circa la procedura da adottare in caso di istanza agli Ispettorati territoriali di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita, ai sensi dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 81/2015, con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in forza di una regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ex art. 8 del D.L. n. 138/2011, laddove questi ultimi siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dal citato articolo 8, gli stessi non potranno ritenersi produttivi di effetti e pertanto non sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, co. 3, del D.Lgs. 81/2015 in applicazione dei contratti di prossimità in questione (Nota INL 22 dicembre 2020, n. 1156).


Come noto, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza delle condizioni espressamente indicate dall’art. 19, co, 1, D.Lgs. n. 81/2015. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro, in caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
In merito alla procedura da adottare in caso di istanza agli Ispettorati territoriali di sottoscrizione di un contratto a tempo determinato in forma assistita, con particolare riferimento ai casi in cui si deroghi ai requisiti previsti dalla normativa vigente in forza di una regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ex art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), l’Ispettorato Nazionale del lavoro chiarisce quanto segue.
Come già evidenziato con nota n. 8120/2019, l’attività dell’Ispettorato in tali casi deve limitarsi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore, nonché alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia, nell’ipotesi in cui si riscontri la violazione di norme imperative – si pensi, ad esempio, all’assenza della causale ovvero al mancato rispetto del termine dilatorio – non sarà ammissibile il ricorso a tale procedura.
Nel caso di specie, la deroga ad uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente trova la sua giustificazione nella regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011. Secondo il comma 1 del citato articolo 8, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda – si ricorda – possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività. Le specifiche intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell’orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.
Conseguentemente, laddove i contratti di prossimità posti a fondamento di tali deroghe siano stati stipulati, a loro volta, in violazione dei limiti posti dal citato art. 8 – con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo, oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie – gli stessi non potranno ritenersi produttivi di effetti e pertanto non sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 81/2015 in applicazione dei citati contratti di prossimità.
A tal riguardo, l’Ispettorato richiama anche le indicazioni fornite con circ. n. 3 del 25 gennaio 2018 relativamente alle ipotesi di accordi di prossimità stipulati da associazioni prive dei requisiti di rappresentatività richiesti dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011.

Farmaci e dispositivi medici sulla postazione di lavoro: lesione della dignità del lavoratore


Il Garante per la protezione dei dati personali ha ordinato ad una società di call center il pagamento di una sanzione di 20mila euro e l’adozione di misure correttive per conformarsi alla normativa privacy ritenendo che lede la dignità del lavoratore dover tenere in vista sulla propria postazione medicinali o dispositivi medici.


La decisione del Garante conclude un procedimento avviato a seguito della segnalazione di una associazione sindacale che lamentava possibili violazioni del Regolamento Ue da parte della società.
Sotto accusa il regolamento aziendale con il quale per garantire, a detta della società, la segretezza dei dati trattati per conto dei clienti, era stato disposto il divieto per i dipendenti di portare con sé borse, telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici nonché “l’obbligo di tenere a vista sulla scrivania scatole di medicinali e assorbenti”. Disposizioni che l’Autorità ha ritenuto non conformi alla disciplina in materia di privacy.
In particolare, dagli accertamenti è risultato, infatti, che la società in questione ha effettivamente adottato, da giugno a luglio 2019, un regolamento interno in base al quale gli operatori del call center erano tenuti ad esporre sul tavolo di lavoro oggetti prettamente personali quali medicinali, presidi medici, assorbenti, salviette umidificate, che il lavoratore utilizzava nel corso della prestazione lavorativa. Ciò senza la possibilità di riporre tali oggetti all’interno di astucci o comunque contenitori di piccole dimensioni per sottrarli alla visibilità di colleghi o superiori gerarchici e, di conseguenza invece, con la possibilità per costoro di apprendere, indirettamente, stati o situazioni personali o informazioni relative allo stato di salute estranei al contenuto della prestazione lavorativa e lesive della dignità e riservatezza del dipendente.
Dunque, nel dichiarare illecito il trattamento di dati, l’Autorità ha ingiunto alla società il pagamento di una sanzione pecuniaria di 20mila euro e le ha ordinato di conformare ai principi di liceità e minimizzazione previsti dal Regolamento europeo i trattamenti effettuati con un nuovo regolamento aziendale in fase di elaborazione.

Garanzia “Covid – 19” permanente nel Piano Sanitario del Fondo EASI

Dal 1° gennaio 2021, la garanzia “Covid – 19” sarà inserita in maniera gratuita e permanente all’interno del Piano Sanitario Fondo EASI- UniSalute reddito per le aziende del settore CED, ICT, Professioni Digitali e STP

Il Fondo EASI prevede che, a partire dal 1° gennaio 2021, la garanzia Covid – 19 sarà inserita in maniera gratuita e permanente all’interno del Piano Sanitario Fondo EASI- UniSalute (polizza “base”).
Dunque, il Fondo EASI continuerà a riconoscere in favore di tutti i dipendenti iscritti l’”INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITA’ COVID-19 ” senza l’applicazione di alcune carenza una diaria giornaliera di euro 40,00 con un massimo di 50 giorni, che andrà ad essere incorporata direttamente nel Piano sanitario Fondo EASI.
Pertanto, in caso di ricovero per positività al Covid-19, la richiesta della indennità giornaliera dovrà essere presentata seguendo l’ordinaria procedura previste dal Piano Sanitario del Fondo EASI.
La denuncia di sinistro potrà essere effettuata in due modalità distinte:
1.Cartacea, tramite raccomandata A/R a UniSalute S.p.A. Spese Sanitarie Clienti – c/o CMP BO – Via Zanardi 30 – 40131 Bologna BO
2.Accedendo nella personale Area riservata dal sito https://www.fondoeasi.it/fondo-easi/area-dipendenti/accesso-dipendenti-portale-unisalute.html.
Inoltre, il Fondo EASI ricorda a tutti i lavoratori iscritti al Fondo che la vecchia Polizza Covid-19, riconosciuta esclusivamente per l’anno 2020 a tutti i lavoratori, in aggiunta rispetto alle prestazioni contenute nel Piano Sanitario Fondo EASI (polizza “base”), è in scadenza al 31.12.2020.
La Polizza Covid-19, offerta gratuitamente a tutti i dipendenti, includerà fino al 31.12.2020, le seguenti garanzie:
•INDENNITA’ GIORNALIERA PER RICOVERO IN CASO DI POSITIVITA’ COVID-19 – Senza l’applicazione di alcune carenza una diaria giornaliera di euro 40,00 con un massimo di 50 giorni
•DIARIA DA ISOLAMENTO DOMICILIARE PER COVID-19 – € 40,00 al giorno per ogni giorno per un massimo di 14 giorni


Sostegno dei settori turismo e cultura e per l’internazionalizzazione nel DL Ristori convertito


Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo, fiere e congressi, spettacolo e cultura e sostegno alla internazionalizzazione delle imprese (art. 6-bis, commi 1-4, 9-10 e 14, D.L. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020).

Il fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, di cui all’art. 89, co. 1, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 90 milioni di euro per l’anno 2021.
Il fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, di cui all’art. 182, co. 1, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Tali misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing), codice ATECO 49.31.00.
Il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, di cui all’art. 183, co. 2, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è incrementato di 350 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.
Il fondo di cui sopra è incrementato di 1 milione di euro per l’anno 2021 per il ristoro, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi.
I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell’articolo 91, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione dei contributi di cui sopra, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
Per il sostegno dell’internazionalizzazione le disponibilità del fondo rotativo di cui all’art. 2, co. 1, D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 394/1981, sono incrementate di 400 milioni di euro per l’anno 2020, e l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 72, co. 1, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, è ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma.