Agenzie di viaggi e tour operator: istruzioni sull’esonero contributivo


L’Inps fornisce precisazioni sull’esonero contributivo per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.


 


Per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, per il periodo di competenza aprile 2022-agosto 2022 è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
In particolare, possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti del codice ATECO appartenente alla divisione 79.
Aai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della previsione normativa in oggetto è stato attribuito da parte dell’Istituto, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
A seguito dell’attribuzione del predetto codice di autorizzazione, volto a individuare la platea dei beneficiari della misura in trattazione, sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche finalizzate all’esatta quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
L’esonero è fruibile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nei limiti della contribuzione dovuta per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Ferma restando la necessità della preliminare attribuzione del CA 2J, ai fini della legittima fruizione della misura di esonero in trattazione, con successiva comunicazione saranno emanate le istruzioni per l’effettiva fruizione, da parte dei datori di lavoro appositamente individuati con il suddetto CA, della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo al procedimento volto alla quantificazione dell’esonero e alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
Con successive indicazioni l’Inps fornirà istruzioni relative alla compilazione del modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2- ter”, che verrà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), affinché ciascun datore di lavoro, cui è stato attribuito il CA 2J entro il 30 giugno 2022, possa fornire le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante (messaggio 6 luglio 2022, n. 2712).


Aree di crisi industriale: dal 14 luglio gli incentivi


Riaprono gli sportelli per i territori del Friuli Venezia Giulia, Marche, Venezia, Livorno e Massa Carrara (MISE – DM 27 giugno 2022)

A partire dalle ore 12 del 14 luglio 2022 riaprono gli sportelli online di cinque aree di crisi industriale per le quali il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione complessivamente risorse pari a circa 27 milioni di euro.
Gli interventi rientrano nell’ambito della riforma della legge 181/89 che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che richiedono agevolazioni per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale.
In particolare, verranno finanziati i progetti di riconversione, riqualificazione e rilancio industriale previsti nei seguenti territori:
– area di crisi industriale non complessa della regione Friuli Venezia-Giulia, con agevolazioni pari a 1.977.677,85 di euro;
– area di crisi industriale non complessa della regione Toscana (provincia di Massa-Carrara), con agevolazioni pari a 6.336.194,40 di euro;
– area di crisi industriale del gruppo Antonio Merloni (comuni della regione Marche), con agevolazioni pari a 7.160.253,59 di euro;
– area di crisi industriale complessa di Venezia, con agevolazioni pari a 6.231.245,25 di euro;
– area di crisi industriale complessa del Polo produttivo dell’area costiera livornese, con agevolazioni pari a 5.006.554,10 di euro.
Si tratta di interventi che puntano a rilanciare la competitività di importanti aree industriali del Paese, in difficoltà per la crisi di alcuni settori produttivi che hanno contribuito ad accrescere lo stato di sofferenza del tessuto economico e sociale del territorio. Per accelerare gli investimenti sono state rese più veloci le procedure amministrative della legge 181/89, in modo da consentire una erogazione più veloce dei contributi a sostegno di programmi di sviluppo che puntano sull’innovazione, la sostenibilità ambientale e la tutela dei lavoratori.
Con la riforma della legge 181/89 vengono, infatti, ridotti i tempi per le istruttorie, le delibere e l’erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato.
Inoltre, sono incentivati gli interventi che puntano alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e per la tutela ambientale con spese complessive ammissibili superiori a un milione di euro, che possono comprendere progetti per l’innovazione di processo e dell’organizzazione e la formazione del personale e, nel caso di programmi di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.
Priorità nella concessione delle agevolazioni verrà rivolta alle imprese che si impegneranno ad assumere lavoratori di aziende del territorio per le quale è attivo un tavolo di crisi al Mise. Prevista, infine, una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici.

Trasferimento ex legge 104: il diniego della PA è legittimo


Trasferimento ex legge 104: il diniego della PA è legittimo


7 lug 2022 Il diritto di scelta del lavoratore della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante, alla luce del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (Corte di Cassazione, Ordinanza 27 giugno 2022 – n. 20523).


Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso proposto da un ispettore tecnico, dipendente del Ministero del Lavoro, avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda dello stesso volta a fare accertare il diritto a ottenere, ai sensi dell’art. 33, co. 5, legge n. 104/1992, il trasferimento presso la Direzione provinciale del lavoro di Foggia, per poter assistere la madre portatrice di handicap grave.


La Suprema Corte ha fatto propria l’interpretazione dell’art. 33, co. 5, L. n. 104/1992 operata dalla Corte distrettuale, ribadendo l’orientamento in base al quale il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante, alla luce del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, ossia l’interesse al trasferimento del dipendente e l’interesse economicoorganizzativo del datore di lavoro.


I Giudici di legittimità, inoltre, hanno precisato che il diritto di scelta non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l’interesse della collettività.
Dunque, in caso di trasferimento a domanda, l’esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio, essendo necessario, per scongiurare un danno alla collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede di origine, piuttosto che valutare l’impatto sulla sede rispetto alla quale è fatta richiesta.


In conclusione, la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l’Amministrazione resta libera di decidere se coprire una data vacanza oppure privilegiare altre soluzioni e le sue decisioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d’imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall’interesse del lavoratore e che, invece, vanno contemperate anche con l’interesse alla corretta gestione della finanza pubblica.
Ebbene, nel caso in argomento, come accertato dai giudici di merito, in primo luogo, presso gli uffici giudiziari richiesti dal lavoratore non vi erano posti disponibili, in secondo luogo, l’interesse dell’Amministrazione a non depotenziare la sede di Roma, dove lo stesso prestava all’epoca servizio, doveva ritenersi prevalente.


Tassazione redditi di pensionati residenti in Francia


Forniti chiarimenti sulla tassazione da parte del sostituto d’imposta in relazione ai redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia (Agenzia delle entrate – Principio di diritto 06 luglio 2022).

Ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini Irpef, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate.
Ai fini dell’applicazione dell’Irpef nei confronti dei soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del Tuir, le pensioni e gli assegni ad esse assimilabili si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Pertanto, le pensioni sono attratte a tassazione in Italia per il solo fatto di essere erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
La normativa interna deve, tuttavia, essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nei Trattati.
In particolare, nel caso di pensionati residenti in Francia, occorre fare riferimento all’articolo 18, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo cui le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato.
Con riferimento all’applicazione della normativa convenzionale in questione, con l’Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, intervenuto al termine della Procedura prevista dall’articolo 26 della Convenzione e formalizzato con uno scambio di lettere tra Francia e Italia nel dicembre 2000, è stata definita l’interpretazione da dare all’espressione «sicurezza sociale», di cui al paragrafo 2 dell’articolo 18 ed è stato concordato, sulla base di una ricognizione effettuata, sia da parte italiana che da parte francese, un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.
Pertanto, qualora le pensioni erogate rientrino nella suddetta elencazione, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lettera a), e 49, comma 2, lettera a), del Tuir.