Incidente con mezzo aziendale: quando il lavoratore risponde dei danni


3 giu 2022 In tema di responsabilità del lavoratore per danneggiamento del mezzo aziendale a causa di sinistro avvenuto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve provare che l’evento dannoso sia derivato da condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 17711).


La vicenda
La Corte d’Appello territoriale condannava al risarcimento del danno in favore del datore di lavoro un dipendente rimasto coinvolto in un sinistro stradale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il lavoratore, inquadrato nel 1° livello con mansioni di operatore ecologico anche con l’ausilio di veicoli, mentre si trovava alla guida di un mezzo aziendale lava-strade, nei pressi di incrocio semaforizzato, perdeva il controllo del mezzo, che si ribaltava sul fianco destro; la Polizia Locale accertava l’assenza di fattori esterni che avessero potuto determinare il sinistro; il lavoratore riportava trauma cranico minore e poli-contusione con prognosi di 20 giorni e dichiarava di non ricordare nulla dell’incidente.
L’azienda datrice di lavoro, dal momento che il preventivo di spesa per la riparazione dei danni era superiore al valore residuo del veicolo, rendendo così non conveniente la riparazione, poneva la macchina lava-strade definitivamente fuori servizio, irrogava al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni e agiva in giudizio per il risarcimento dei danni sulla base di rapporto dei propri uffici interni.


La Corte d’Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, concludeva che la responsabilità del sinistro andasse collegata alla violazione dell’obbligo di diligenza posto in capo al dipendente, quale responsabilità di natura contrattuale.
La dinamica dell’evento, in particolare la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, non era, difatti, stata da questi contestata, e dal rapporto della polizia locale erano stati esclusi fattori esterni nella causazione del sinistro, il quale doveva perciò ritenersi avvenuto per imperizia del lavoratore, che non aveva adempiuto all’onere di provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore.


La pronuncia della Cassazione
La Corte di legittimità ha ribadito che, ai fini dell’affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso, verificatosi nel corso dell’espletamento delle mansioni affidategli, il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova che tale evento sia riconducibile ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore, a sua volta, è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.


Alla luce di tale principio, i giudici di legittimità hanno, dunque, ritenuto condivisibile il ragionamento operato dalla Corte di merito, basato sulla valutazione delle prove raccolte, sull’apprezzamento degli elementi di fatto acquisiti agli atti, inclusi gli elementi presuntivi, valorizzando, nel caso in argomento, gli accertamenti della polizia locale.


In proposito la Corte non ha mancato di evidenziare che tra i compiti del giudice di merito rientra anche quello di valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuando i fatti da porre a fondamento della decisione, una volta valutata la loro rispondenza ai requisiti di legge.
Quando il ragionamento decisorio, come nel caso di specie, non presenti assoluta illogicità e contraddittorietà, non occorre, quindi, che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile.
I giudici hanno, pertanto, ritenuto infondate le contestazioni sollevate dal lavoratore alla sentenza impugnata e hanno respinto il ricorso.


Extra bonus R&S: come procedere al riversamento


L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 01 giugno 2022, n. 188987 ha definito la procedura che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta maturati nei periodi di imposta a decorrere dal 2015 e fino al 2019.

Con la procedura di riversamento spontaneo prevista dall’art. 5, co. da 7 a 12, D.L. n. 146/2021, conv., con modif., dalla L. n. 215/2021, possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013, conv., con modif., dalla L. n. 9/2014.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
– hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
– hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
– hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Ai fini della procedura di riversamento deve essere utilizzato l’apposito modello utilizzato dall’Agenzia delle Entrate disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Modalità di presentazione del modello

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti incaricati.
La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il modello contenente la richiesta di regolarizzazione deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.
In caso di esito positivo, l’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto.
In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.
La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.
Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con successiva risoluzione.

Esclusione e decadenza dalla procedura di riversamento spontaneo

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
– di condotte fraudolente;
– di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
– di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
– della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.


CCNL Impianti sportivi: firmato il rinnovo



Sottoscritto l’accordo per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit


L’ipotesi prevede il mantenimento della struttura contrattuale esistente fino al 31 dicembre 2023, con l’erogazione di 100,00€ riparametrati al 4° livello contrattuale e suddivisi in due tranches: una tranche di 50,00 € sarà erogata con la busta paga del mese di luglio 2022 e una seconda tranche di ulteriori 50,00 € sarà erogata con la retribuzione di ottobre 2022, per un complessivo ammontare di 1.850,00 € di massa salariale erogata.











































































LIVELLI

PARAMETRI

Oggi

Minimo


dall’1/7/2022

Minimo


dall’1/10/2022

Aumento dall’1/7/2022

Aumento dall’1/10/2022

Totale

Quadri 139,5627002 1.716,37 1.786,15 1.855,93 69,78 69,78 139,56
I 132,9560423 1.635,12 1.701,60 1.768,08 66,48 66,48 132,96
II 120,9965686 1.488,04 1.548,54 1.609,04 60,50 60,50 121,00
III 109,0647412 1.341,30 1.395,83 1.450,36 54,53 54,53 109,06
IV 100 1.229,82 1.279,82 1.329,82 50,00 50,00 100,00
V 94,23655494 1.158,94 1.206,06 1.253,18 47,12 47,12 94,24
VI 88,87967345 1.093,06 1.137,50 1.181,94 44,44 44,44 88,88
VII 81,9233709 1.007,51 1.048,47 1.089,43 40,96 40,96 81,92


Vengono sperimentalmente e transitoriamente sostituiti gli articoli 16 e 18 del CCNL con due previsioni leggermente diverse e più ampie, rispetto alla possibilità di assunzione, da parte delle Società e Associazioni sportive, di lavoratori con contratto a tempo determinato, quando queste hanno picchi di attività importanti o di stagionalità.
Tali articolati e pertanto i contratti a tempo determinato che saranno assunti attraverso quello strumento, avranno validità sino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del verbale di accordo.
Fino al 31 dicembre 2023, le parti hanno concordato di proseguire le trattative per un nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che recepisca i numerosi mutamenti che ci sono stati in questi anni nel settore, che superi il doppio regime contrattuale, oltre ad altre questioni riguardanti il welfare, la salute e sicurezza, la bilateralità e le eventuali flessibilità comprese quelle adottate con questo verbale in via temporanea, ma soprattutto che recepisca e implementi contrattualmente le norme di legge che sono in via di cambiamento, attraverso la riforma della legislazione sul lavoro sportivo, in queste settimane all’attenzione della politica.

Edilizia Ance Palermo: determinati gli importi dell’EVR



A seguito del CIPL 17/12/2021 per il settore dell’Edilizia Industria Palermo, le Parti sociali provinciali si sono incontrate per la verifica annuale dei parametri dell’EVR e per la determinazione dei relativi importi.


Il 17 febbraio 2022, l’ANCE Palermo e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, territoriali, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 38 e 46 del CCNL del 19 aprile 2010, come modificati dall’accordo nazionale del 1° luglio 2014 e di quanto previsto nel Contratto Integrativo Provinciale del 17 dicembre 2021, si sono incontrate per valutare gli indicatori territoriali per la verifica dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, con la finalità di quantificare l’Elemento Variabile della Retribuzione.
A seguito di ciò, le Parti hanno convenuto che a decorrere dal 1° marzo 2022, l’incidenza dell’EVR viene determinata nel 4% dei minimi in vigore.
Come indicato nelle Circolari dell’Ance di Palermo, si riportano di seguito le tabelle con gli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R. in vigore dal 1° marzo 2022 per operai e impiegati.


Tabella E.V.R. Operai





















Livelli

E.V.R.

Operaio di 4° livello 0,29
Operaio specializzato – 3° livello 0,27
Operaio qualificato – 2° livello 0,24
Operaio comune -1° livello 0,21
Guardiani 0,19
Guardiani con alloggio 0,17


 


– Note Ance Palermo –
– L’ammontare dell’E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
– Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18 giugno 2012 art. 3.
– Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell’EVR per l’anno 2022, condivisa dalle Parti Sociali in data 17 febbraio 2022, risulta che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2022, l’EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.


Tabella E.V.R. Impiegati
























Livelli

E.V.R.

7° livello – quadri e 1.a categoria super 68,83
6° livello -1 .a categoria 61,95
5° livello – 2.a categoria 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 48,18
3° livello – 3.a categoria 44,74
2° livello – 4.a categoria 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 34,41


 


– Note Ance Palermo –
– L’ammontare dell’E.V.R., come sopra determinato, presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni correlate ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività.
– Le aziende sono tenute alla verifica annuale dei parametri aziendali, come previsto dal CCPL del 18 giugno 2012 art. 3.
– Dalla procedura annuale di verifica dei parametri dell’EVR per l’anno 2022, condivisa dalle Parti Sociali in data 17 febbraio 2022, risulta che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’EVR. Pertanto a decorrere dal 1° marzo 2022, l’EVR resta determinato nel 4% dei minimi in vigore.