Gestione delle garanzie doganali: nuove disposizioni per riduzione ed esonero

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha pubblicato sul sito proprio sito istituzionale la Determinazione 1 settembre 2025, n. 562593/RU, recante le condizioni e i criteri per il rilascio dell’autorizzazione alla riduzione dell’importo della garanzia o all’esonero dalla garanzia per i diritti doganali, con particolare riferimento alla fiscalità nazionale.

L’ufficio competente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare, su richiesta, gli operatori economici che soddisfano determinate condizioni e criteri, a beneficiare di una riduzione dell’importo della garanzia o dell’esonero dalla garanzia per i diritti doganali, nei casi richiamati dall’articolo 50 dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 141/2024 (articolo 1).

 

Non è richiesta una garanzia alle Amministrazioni pubbliche. L’accesso al beneficio è comunque condizionato alla verifica della effettiva titolarità dell’autorizzazione o operazione doganale e che sia funzionale alle attività istituzionali dell’amministrazione pubblica interessata (articolo 2).

 

Per ottenere l’autorizzazione (articolo 3), il richiedente deve presentare istanza, per il tramite del sistema elettronico delle decisioni doganali (Customs Decisions System – CDS), al competente ufficio dell’Agenzia (ufficio di garanzia) presso cui è incardinato il procedimento di istruttoria e rilascio dell’autorizzazione alla costituzione di una garanzia globale (CGU) valida solo in Italia.

La richiesta di esonero o riduzione viene presentata, in sede di istanza CGU, compilando l’allegato II, obbligatorio per la raccolta delle informazioni utili al rilascio dell’autorizzazione CGU.

Il termine per il riconoscimento dell’esonero o riduzione coincide con quello previsto per l’autorizzazione CGU (120 giorni dall’accettazione dell’istanza CGU sul sistema CDS).

Nel caso in cui il richiedente non sia già titolare di un’autorizzazione CGU o non vi sia un procedimento di autorizzazione CGU in corso, la richiesta viene presentata al competente ufficio, individuato secondo i criteri dettati dall’articolo 22 CDU.

Nel caso di garanzia isolata, con validità nazionale, costituita per merci specifiche o per dichiarazione specifica, la richiesta viene presentata all’ufficio di garanzia competente, in ragione del luogo ove si trovano le merci o viene presentata la dichiarazione.

 

L’importo della garanzia per i diritti doganali può essere ridotto fino al 50%, fino al 30% dell’importo di riferimento (IdR), ovvero fino al 100%, in caso di esonero. La concessione del beneficio della riduzione o esonero è subordinata alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza delle condizioni previste.

Requisiti per la tiduzione e per l’esonero (articolo 5):

  • Un’autorizzazione ad una garanzia per i diritti doganali con un importo ridotto fino al 50% dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le condizioni riportate all’art. 84, comma 1 RD.
  • Un’autorizzazione ad una garanzia per i diritti doganali con un importo ridotto fino al 30% dell’importo di riferimento è concessa se il richiedente dimostra di soddisfare le condizioni riportate all’art. 84, comma 2 RD.
  • Un esonero dalla garanzia è concesso se il richiedente dimostra di soddisfare i requisiti riportati all’art. 84, comma 3 RD

Per la valutazione delle istanze, l’ufficio competente deve eseguire le valutazioni riportate nell’art. 84, comma 3 bis, RD.

L’ufficio competente può autorizzare la riduzione/esonero di una garanzia isolata:
    ◦ Fino al 100% per i soggetti AEO, considerando la solvibilità finanziaria, il rischio di insorgenza dell’obbligazione doganale e l’affidabilità dell’operatore, come emerso in sede di rilascio/monitoraggio dello status AEO.
    ◦ Fino al 50% o fino al 30% per i soggetti non AEO, verificando esclusivamente la solvibilità, senza considerare ulteriori requisiti di affidabilità.

 

In presenza di autorizzazione CGU, la decisione di riduzione o esonero è assunta nell’ambito di quest’ultima, senza autonomo e distinto provvedimento, costituita dalla copia dell’allegato II, contenente i valori definitivi, rilasciata dal competente ufficio dell’Agenzia e associata alla decisione CGU sul sistema CDS.

Nel caso di garanzia isolata non è prevista apposito provvedimento autorizzativo e qualora il soggetto debba prestare garanzia deve provvedere direttamente presso l’ufficio competente.

 

L’autorizzazione può essere revocata se sorgono fondati dubbi sulla solvibilità del titolare, fatto salvo il diritto di essere ascoltati.
In caso di revoca, entro cinque giorni dalla notifica della decisione, il soggetto deve depositare la prescritta cauzione per le operazioni in corso presso l’ufficio competente.

Carta “Dedicata a te”, istruzioni INPS

L’INPS fornisce indicazioni per l’accesso alla “Carta Dedicata a te” relativa all’anno 2025, ovvero la misura di sostegno ai nuclei familiari in stato di bisogno per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni (INPS, messaggio 1 settembre 2025, n. 2519).

L’INPS rende note alcune istruzioni operative in merito all’edizione 2025 della “Carta Dedicata a te”, alla luce del Decreto Interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2025 del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle Imprese e del made in Italy, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante “Individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dall’articolo 1, commi 103 e 104 della legge 30 dicembre 2024, n. 207”, con cui sono state individuate le disposizioni attuative e applicative.

 

Soggetti beneficiari

 

Sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

 

iscrizione di tutti i componenti del nucleo all’Anagrafe della popolazione residente;
certificazione ISEE ordinario valido con indicatore non superiore a 15.000 euro annui.

 

Non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono:

 

Assegno di Inclusione;
Reddito di Cittadinanza;
Carta acquisti;
NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità;
Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.

 

Il contributo

 

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay.

 

Il contributo è destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del D.I.), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

 

Gli esercizi commerciali convenzionati garantiranno inoltre scontistiche aggiuntive ai possessori della carta.

 

Erogazione

 

I beneficiari non devono presentare domanda. L’INPS, entro l’11 settembre 2025, metterà a disposizione dei comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti, selezionandoli secondo criteri di priorità dati dal numero dei componenti del nucleo familiare.

 

A parità di condizioni, viene data priorità ai nuclei con ISEE più basso.

 

I comuni hanno poi 30 giorni per verificare e consolidare le liste.

 

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio e, inoltre, le somme devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

CCNL Commercio Anpit – Cisal: previsti nuovi minimi con la retribuzione di settembre



Da settembre previsti nuovi minimi retribuitivi e l’erogazione dell’indennità di disponibilità


Le Parti sociali Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica, Cisal e Cisal Terziario hanno stabilito che, con la retribuzione di settembre, ai lavoratori verranno corrisposti i nuovi minimi retributivi di seguito riportati. 


Minimi contrattuali















































Livello Minimo
Dirigente 4.407,84
Quadro 2.845,73
A1 (EX LIV.A) 2.542,99
A2 (EX LIV.B1) 2.264,48
B1 (EX LIV.B2) 2.034,39
Venditore 1 1.863,91
B2 (EX LIV.B3) 1.792,20
Venditore 2 1.642,02
C1 (EX LIV.C) 1.622,67
C2 (EX LIV.D1) 1.489,46
Venditore 3 1.486,69
D1 (EX LIV.D2) 1.332,05
D2 (EX LIV.E) 1.210,95
Venditore 4 1.191,57

Inoltre, entrano in vigore i nuovi importi da corrispondere, a titolo di indennità, per ogni ora di “disponibilità alla prestazione”. Nei periodi di temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il lavoratore non matura il diritto alla relativa indennità di disponibilità. Detta indennità è soggetta alla contribuzione previdenziale, ma è esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non è utile nella determinazione del t.f.r.


Indennità di disponibilità

















Livello Importo
C1 2,1587
C2 1,9806
D1 1,7722
D2 1,6105

Chiarimenti dell’Agenzia sul Regime speciale per impatriati e NASpI

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello riguardante il trattamento fiscale dell’indennità NASpI per i lavoratori rimpatriati (Agenzia delle entrate, risposta 1 settembre 2025, n. 228).

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/2023 ha introdotto il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati che si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Il previgente regime speciale di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 continua comunque ad applicarsi a coloro che hanno trasferito la residenza entro il 31 dicembre 2023.

 

L’Istante riferisce di aver trasferito la residenza in Italia nel 2022, trovando dunque applicazione il regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015.

Tale norma stabilisce che, verificandosi le condizioni e i requisiti previsti­ alternativamente  dal comma 1 o dal comma 2, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo ed i redditi di impresa prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono nel territorio dello Stato la loro residenza ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, concorrono a formare il reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Per accedere al regime, il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento e deve impegnarsi a permanervi per almeno due anni.

Il regime è applicabile ai soli redditi che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR. 

 

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 individua come lavoratori ”impatriati” diverse categorie di beneficiari, caratterizzate da specifici requisiti soggettivi, accomunate dalla circostanza di trasferirsi in Italia al fine di svolgervi una attività ”lavorativa” produttiva di redditi agevolabili.

La misura in questione è finalizzata ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività lavorativa prevedendo una tassazione più favorevole dei redditi di lavoro dipendente, di quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo e di quelli d’impresa prodotti in Italia nonché delle somme conseguite in sostituzione dei suddetti redditi, le quali, ai sensi dell’articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Sono considerate tali, ad esempio, l’indennità di cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità e l’indennità di maternità.

 

Le somme percepite a titolo di NASpI sono classificate come “indennità mensile di disoccupazione” che fornisce tutela di sostegno al reddito ai lavoratori subordinati che abbiano perso involontariamente l’occupazione. Queste somme sono sostitutive di “redditi di lavoro dipendente” e, ai fini IRPEF, costituiscono redditi di tale categoria. Tali somme, quindi, non sono corrisposte a fronte dello svolgimento di una attività lavorativa da parte del percipiente ma presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non soddisfano il requisito richiesto dalla normativa

 

Per le ragioni esposte, le somme percepite dall’Istante a titolo di NASpI nel 2024 non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 e devono essere assoggettate a tassazione per l’intero importo.