
Con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde a quesiti riguardanti errori nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione dei redditi, e la possibilità di regolarizzare le violazioni con l’istituto del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni
Dichiarazione trasmessa in ritardo dall’intermediario
| QUESITO | In caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica, fatta salva l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione prevista dall’art. 7-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 può essere ridotta alla metà? |
| RISPOSTA | La norma sanzionatoria stabilisce che “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”. Detta previsione: – ha carattere generale, in quanto rappresenta una norma di “chiusura” del sistema che si applica ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore; – è, di conseguenza, applicabile in via residuale, nelle sole ipotesi in cui non sussistano disposizioni volte a disciplinare il ritardo nella presentazione di dichiarazioni o denunce. Nel caso di tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte del soggetto incaricato si applica la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,57 euro. Mancando una previsione che attenui la risposta sanzionatoria in caso di inoltro della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica oltre il termine normativamente previsto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta alla metà, se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni. La sanzione base, così individuata, può poi, ulteriormente, essere ridotta applicando l’istituto del ravvedimento operoso. In virtù del principio del favor rei sancito, la disposizione in esame, in quanto contenente un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello previgente, trova applicazione anche con riguardo alle violazioni pregresse, sempreché alla data del 1° gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione. |
Dichiarazione integrativa con riduzione del credito IRPEF compensato
| QUESITO | Un contribuente presenta un modello Redditi PF indicando, nel quadro RN, un credito IRPEF successivamente compensato nel modello F24. Avendo omesso di dichiarare un reddito, il medesimo contribuente presenta un modello Redditi PF integrativo che evidenzia un debito IRPEF. In tale ipotesi, il contribuente, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, è tenuto a regolarizzare, oltre alla violazione di infedele dichiarazione, anche quella per la compensazione di crediti inesistenti ovvero la prima violazione assorbe la seconda? |
| RISPOSTA | Nell’ambito della regolarizzazione della violazione di infedele dichiarazione, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa (con i relativi interessi), le compensazioni successivamente eseguite assumono legittimità. Di conseguenza, oltre alla sanzione per infedele dichiarazione, da calcolare sugli importi del minor credito utilizzato e del maggior debito da versare, non deve essere ravveduta anche quella per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. |
Dichiarazione integrativa con maggior credito
| QUESITO | In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa al fine di dedurre un costo e, contestualmente, indicare un reddito originariamente omessi, qualora la stessa chiuda con un maggior credito, può essere considerata “a favore” del contribuente e, quindi, non essere assoggettata ad alcuna sanzione? In caso contrario, qual è la sanzione da applicare per regolarizzare la violazione commessa? I medesimi dubbi sorgono anche con riferimento alla particolare ipotesi in cui la dichiarazione integrativa sia presentata al fine di assoggettare al regime della cedolare secca un canone di locazione dapprima tassato ordinariamente. |
| RISPOSTA | Solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. E’, invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito. In tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione relativa al contenuto e alla documentazione della dichiarazione. Le stesse considerazioni valgono anche qualora il contribuente abbia erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca. In tale ipotesi, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca (presentazione del modello RLI e versamento dell’imposta sostitutiva) e l’integrazione è limitata a detto elemento (o, comunque, non sono indicati anche redditi originariamente omessi), non è dovuta alcuna sanzione. |
Eccedenza d’imposta in dichiarazione presentata oltre novanta giorni
| QUESITO | Qualora dalla dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omessa) emerga un’eccedenza d’imposta, quest’ultima può essere riportata nella prima dichiarazione utile oppure deve essere chiesta a rimborso? In tale ultima ipotesi, la domanda di rimborso è da considerarsi già presentata con la dichiarazione oppure è necessario produrre l’istanza? |
| RISPOSTA | Per il riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa, il contribuente è comunque tenuto a presentare istanza di rimborso. Qualora il medesimo credito sia, invece, riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, ai fini del riconoscimento dello stesso, a seguito della comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate, è necessario attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile). La dimostrazione dell’esistenza contabile del credito pone il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione. In esito alle verifiche, qualora sia confermata l’esistenza contabile del credito, l’ufficio, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato. |
Dichiarazione presentata oltre novanta giorni con un credito e un debito
| QUESITO | Qualora dal modello Redditi PF presentato oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omesso) emerga, contestualmente, un’imposta a credito (IRPEF) e un’imposta a debito (addizionale regionale), è possibile effettuare la compensazione tra i due saldi in dichiarazione, applicando le sanzioni previste? |
| RISPOSTA | Non è possibile procedere alla compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa. Il recupero dell’eccedenza a credito è infatti consentito previo riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’effettività sostanziale della stessa. A tal fine può essere richiesto al contribuente di produrre la documentazione contabile ed extracontabile necessaria al suddetto riscontro. |
Omessa compilazione del Quadro RW
| QUESITI | – In caso di omessa presentazione del quadro RW, è possibile regolarizzare la violazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione versando la sanzione di 258 euro ridotta ad 1/9, oltre al pagamento dell’IVIE e/o dell’IVAFE e della relativa sanzione in misura pari al 3,75 per cento? – Un contribuente, che possiede immobili e/o attività finanziarie all’estero per i quali è dovuta I’IVIE e/o l’IVAFE, ha presentato nei termini la dichiarazione dei redditi ma ha omesso la compilazione del quadro RW. Ferma restando l’applicazione della sanzione relativa alla violazione degli obblighi del monitoraggio (pari al 3 per cento – o al 6 per cento se l’immobile e/o l’investimento è in un paese black list – del valore indicato), eventualmente ridotta applicando il ravvedimento operoso, la sanzione relativa all’infedeltà dichiarativa dell’IVIE e/o dell’IVAFE è pari: |
| RISPOSTA | Qualora la dichiarazione annuale sia stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti siano corretti, è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, in tal caso sono applicabili le sanzioni, modulate in base alla data di presentazione del modulo RW. In particolare, se la presentazione del modulo RW avviene: – entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione pari a 258 euro, nonché la sanzione per omesso versamento, se la violazione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di IVIE e/o IVAFE (in tale ipotesi restano dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi). Entrambe le sanzioni possono essere ridotte applicando il ravvedimento operoso. Non è, invece, dovuta la sanzione per infedele dichiarazione poiché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale; – oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione per infedele dichiarazione, senza che la stessa sia maggiorata di 1/3 ovvero raddoppiata perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero. È dovuta inoltre la sanzione per omessa dichiarazione dei beni all’estero. Entrambe le sanzioni possono essere ridotte applicando il ravvedimento operoso. Sono altresì dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi. |





