Piattaforme digitali, la nuova direttiva europea a tutela dei lavoratori

Il Parlamento europeo adotta la nuova direttiva sul lavoro tramite piattaforme digitali, disciplinando anche, per la prima volta, l’uso degli algoritmi sul posto di lavoro (Parlamento europeo, comunicato 25 aprile 2024).   

Le piattaforme di lavoro digitali sono presenti in una varietà di settori economici, sia “in loco”, come per i conducenti di viaggi e le consegne di cibo, sia online con servizi come la codifica dei dati e la traduzione.

 

I dati forniti dall’Europa rilevano che il settore dà lavoro a oltre 28 milioni di persone, cifra che dovrebbe raggiungere i 43 milioni entro il 2025.

Mentre la maggior parte dei lavoratori delle piattaforme digitali è formalmente autonoma, circa 5,5 milioni di persone potrebbero essere erroneamente classificate come lavoratori autonomi.

 

La nuova direttiva adottata dal Parlamento europeo, infatti, ha tra i suoi obiettivi quello di garantire che i lavoratori delle piattaforme digitali dispongano di una classificazione corretta della loro posizione lavorativa e di correggere il lavoro autonomo fittizio

 

Viene introdotta, a tal proposito, una presunzione di rapporto di lavoro subordinato (rispetto al lavoro autonomo) quando sono presenti fatti che indicano il controllo e la direzione, conformemente al diritto nazionale e ai contratti collettivi, e tenendo conto della giurisprudenza dell’UE: l’onere della prova contraria spetterà alla piattaforma, che dovrà dimostrare che non esiste un rapporto di lavoro.

 

Per la prima volta in assoluto la direttiva contiene la disciplina della gestione algoritmica della prestazione lavorativa, ovvero le nuove norme garantiscono che una persona che esegue un lavoro su piattaforma non possa essere allontanata o licenziata sulla base di una decisione presa da un algoritmo o da un sistema decisionale automatizzato. Le piattaforme digitali dovranno invece garantire il controllo umano su decisioni importanti che incidono direttamente sulle persone che svolgono un lavoro tramite tale sistema.

 

Sul fronte della protezione dei dati personali e della trasparenza, alle piattaforme di lavoro digitali sarà vietato elaborare determinati tipi di dati personali, come quelli sullo stato emotivo o psicologico e le convinzioni personali di qualcuno.

 

Il testo dovrà ora essere adottato formalmente anche dal Consiglio. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno a disposizione 2 anni di tempo per integrare le disposizioni della direttiva nella loro legislazione nazionale.

 

Decreto MIMIT per compensare i crediti d’imposta per investimenti transizione 4.0

È stato emanato il decreto direttoriale del MIMIT riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 25 aprile 2024).

Il nuovo decreto del MIMIT definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire.

 

Il provvedimento si è reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d’imposta, sospesa con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 12 aprile 2024, n. 19/E.

 

Nello specifico sono stati approvati due diversi modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni per l’applicazione dei crediti di imposta riguardanti:

  • gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;

  • gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Dal 29 aprile 2024 sarà, dunque, possibile trasmettere tali modelli di comunicazione, che saranno resi disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE), per compensare i crediti d’imposta.

CIPL Edilizia Industria Cuneo: determinato l’EVR per il 2024



Positivi gli indicatori presi di riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR


L’Ance Cuneo, insieme a Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, hanno sottoscritto il verbale di accordo nel quale vengono fissati i criteri per la determinazione dell’Elemento variabile della retribuzione 2024 e la sua erogazione.
Il riconoscimento dell’ Evr viene determinato sulla base della valutazione di 4 indicatori: monte salari denunciato alla Cassa edile, numero dei lavoratori iscritti alla Cassa, ore lavorate denunciare alla Cassa e le ore di CIGO, CIGS operai, come risultanti da banca dati INPS, rapportati al ramo di attività economica edilizia della Provincia di Cuneo.
L’andamento dei suddetti parametri per il triennio 2023/2022/2021 raffrontato con il triennio 2022/2021/2020 ha dato esito positivo per tutti e 4 i parametri. Pertanto, sussistono le condizioni per l’erogazione dell’Evr, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, nella misura del 100% del valore massimo stabilito a livello territoriale del 4% dei minimi in vigore alla data del 3 marzo 2022.


































Livello Minimo al 03.03.2022 4%
7 1.894,71 75,79
6 1.705,23 68,21
5 1.421,02 56,84
4 1.326,31 53,05
3 1.231,56 49,26
2 1.108,41 44,34
1 947,36 37,89

Tanto premesso, a seguito della verifica dei parametri in sede aziendale, si procederà, a decorrere dal 1° maggio 2024:
– con l’erogazione del 100% dell’Evr nella misura stabilita a livello provinciale, qualora i due indicatori aziendali risultino entrambi positivi; 
– con l’erogazione del 65% qualora uno solo dei due indicatori aziendali sia positivo.


































Livello Minimo al 03.03.2022 65% del 4%
7 1.894,71 49,26
6 1.705,23 44,33
5 1.421,02 36,95
4 1.326,31 34,48
3 1.231,56 32,02
2 1.108,41 28,82
1 947,36 24,63

Intelligenza artificiale: le disposizioni sul lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge in materia che individua criteri regolatori (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 23 aprile 2024, n. 78).

Nella seduta del Consiglio dei ministri del 23 aprile, il Governo ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento.

Il disegno di legge introduce norme di principio e disposizioni di settore che, da un lato, promuovano l’utilizzo delle nuove tecnologie per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale e, dall’altro, forniscano soluzioni per la gestione del rischio fondate su una visione antropocentrica. In quest’ottica, il disegno di legge non si sovrappone al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento europeo, di prossima emanazione, ma ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno, tenuto conto che il regolamento è impostato su un’architettura di rischi connessi all’uso della intelligenza artificiale (IA).

In particolare, le norme intervengono in 5 ambiti: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. Viene prevista, inoltre, una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici, sia in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.

Infine, viene promossa l’IA nei settori produttivi da parte dello Stato e delle pubbliche autorità, per migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità.

IA e lavoro

Il provvedimento si ispira al principio per cui l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea. Anche per il lavoro viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, stabilendo che l’utilizzo dei sistemi di IA per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso essere discriminatorio.

Inoltre, viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche Sociali un osservatorio sull’adozione dei sistemi di IA.
Per le professioni intellettuali, viene stabilito che il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, che può riguardare solo le attività di supporto all’attività professionale. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente si è stabilito, inoltre, che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista debbano essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. 

Peraltro, tra i requisiti per beneficiare del regime agevolativo a favore dei lavoratori rimpatriati rientrerà l’aver svolto un’attività di ricerca nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Infine, nell’ambito della legge sul diritto d’autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l’identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore.