Ravvedimento operoso per errori in dichiarazione



Con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate risponde a quesiti riguardanti errori nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione dei redditi, e la possibilità di regolarizzare le violazioni con l’istituto del ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni


Dichiarazione trasmessa in ritardo dall’intermediario








QUESITO In caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica, fatta salva l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione prevista dall’art. 7-bis, co. 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997 può essere ridotta alla metà?
RISPOSTA La norma sanzionatoria stabilisce che “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà”. Detta previsione:
– ha carattere generale, in quanto rappresenta una norma di “chiusura” del sistema che si applica ai soli casi non espressamente disciplinati dalle singole disposizioni di settore;
– è, di conseguenza, applicabile in via residuale, nelle sole ipotesi in cui non sussistano disposizioni volte a disciplinare il ritardo nella presentazione di dichiarazioni o denunce.
Nel caso di tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte del soggetto incaricato si applica la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 5.164,57 euro.
Mancando una previsione che attenui la risposta sanzionatoria in caso di inoltro della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica oltre il termine normativamente previsto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la suddetta sanzione a carico dell’intermediario può essere ridotta alla metà, se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni.
La sanzione base, così individuata, può poi, ulteriormente, essere ridotta applicando l’istituto del ravvedimento operoso.
In virtù del principio del favor rei sancito, la disposizione in esame, in quanto contenente un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello previgente, trova applicazione anche con riguardo alle violazioni pregresse, sempreché alla data del 1° gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione.


Dichiarazione integrativa con riduzione del credito IRPEF compensato








QUESITO Un contribuente presenta un modello Redditi PF indicando, nel quadro RN, un credito IRPEF successivamente compensato nel modello F24. Avendo omesso di dichiarare un reddito, il medesimo contribuente presenta un modello Redditi PF integrativo che evidenzia un debito IRPEF. In tale ipotesi, il contribuente, al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, è tenuto a regolarizzare, oltre alla violazione di infedele dichiarazione, anche quella per la compensazione di crediti inesistenti ovvero la prima violazione assorbe la seconda?
RISPOSTA Nell’ambito della regolarizzazione della violazione di infedele dichiarazione, fermo restando il versamento del minor credito utilizzato nel modello F24 e del maggior debito emergente dalla dichiarazione integrativa (con i relativi interessi), le compensazioni successivamente eseguite assumono legittimità.
Di conseguenza, oltre alla sanzione per infedele dichiarazione, da calcolare sugli importi del minor credito utilizzato e del maggior debito da versare, non deve essere ravveduta anche quella per utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.


Dichiarazione integrativa con maggior credito








QUESITO In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa al fine di dedurre un costo e, contestualmente, indicare un reddito originariamente omessi, qualora la stessa chiuda con un maggior credito, può essere considerata “a favore” del contribuente e, quindi, non essere assoggettata ad alcuna sanzione? In caso contrario, qual è la sanzione da applicare per regolarizzare la violazione commessa? I medesimi dubbi sorgono anche con riferimento alla particolare ipotesi in cui la dichiarazione integrativa sia presentata al fine di assoggettare al regime della cedolare secca un canone di locazione dapprima tassato ordinariamente.
RISPOSTA Solo la presentazione di una dichiarazione integrativa interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione. E’, invece, dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro qualora la dichiarazione integrativa sia presentata per correggere errori od omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente ed il risultato finale della stessa sia comunque rappresentato da un maggior credito.
In tale ipotesi, infatti, risulta integrata la violazione relativa al contenuto e alla documentazione della dichiarazione.
Le stesse considerazioni valgono anche qualora il contribuente abbia erroneamente tassato, in via ordinaria, un canone di locazione da assoggettare al regime della cedolare secca. In tale ipotesi, se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca (presentazione del modello RLI e versamento dell’imposta sostitutiva) e l’integrazione è limitata a detto elemento (o, comunque, non sono indicati anche redditi originariamente omessi), non è dovuta alcuna sanzione.


Eccedenza d’imposta in dichiarazione presentata oltre novanta giorni








QUESITO Qualora dalla dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omessa) emerga un’eccedenza d’imposta, quest’ultima può essere riportata nella prima dichiarazione utile oppure deve essere chiesta a rimborso? In tale ultima ipotesi, la domanda di rimborso è da considerarsi già presentata con la dichiarazione oppure è necessario produrre l’istanza?
RISPOSTA Per il riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa, il contribuente è comunque tenuto a presentare istanza di rimborso.
Qualora il medesimo credito sia, invece, riportato nella dichiarazione successiva, validamente presentata, ai fini del riconoscimento dello stesso, a seguito della comunicazione di irregolarità emessa dall’Agenzia delle Entrate, è necessario attestarne l’esistenza contabile, mediante la produzione all’ufficio competente, entro trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione, di idonea documentazione (ad esempio, con riferimento alle eccedenze IVA, mediante esibizione dei registri IVA e delle relative liquidazioni, della dichiarazione cartacea relativa all’annualità omessa, delle fatture e di ogni altra documentazione ritenuta utile). La dimostrazione dell’esistenza contabile del credito pone il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione. In esito alle verifiche, qualora sia confermata l’esistenza contabile del credito, l’ufficio, anziché richiedere l’effettuazione del pagamento seguita da un’istanza di rimborso, potrà “scomputare” direttamente l’importo del credito medesimo dalle somme complessivamente dovute in base alla originaria comunicazione di irregolarità e, conseguentemente, emettere una “comunicazione definitiva” contenente la rideterminazione delle somme che residuano da versare a seguito dello scomputo operato.


Dichiarazione presentata oltre novanta giorni con un credito e un debito








QUESITO Qualora dal modello Redditi PF presentato oltre novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario (e, quindi, omesso) emerga, contestualmente, un’imposta a credito (IRPEF) e un’imposta a debito (addizionale regionale), è possibile effettuare la compensazione tra i due saldi in dichiarazione, applicando le sanzioni previste?
RISPOSTA Non è possibile procedere alla compensazione tra eccedenze d’imposta a credito e a debito emergenti, contestualmente, da una dichiarazione omessa.
Il recupero dell’eccedenza a credito è infatti consentito previo riscontro da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’effettività sostanziale della stessa. A tal fine può essere richiesto al contribuente di produrre la documentazione contabile ed extracontabile necessaria al suddetto riscontro.


Omessa compilazione del Quadro RW








QUESITI – In caso di omessa presentazione del quadro RW, è possibile regolarizzare la violazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione versando la sanzione di 258 euro ridotta ad 1/9, oltre al pagamento dell’IVIE e/o dell’IVAFE e della relativa sanzione in misura pari al 3,75 per cento?

– Un contribuente, che possiede immobili e/o attività finanziarie all’estero per i quali è dovuta I’IVIE e/o l’IVAFE, ha presentato nei termini la dichiarazione dei redditi ma ha omesso la compilazione del quadro RW. Ferma restando l’applicazione della sanzione relativa alla violazione degli obblighi del monitoraggio (pari al 3 per cento – o al 6 per cento se l’immobile e/o l’investimento è in un paese black list – del valore indicato), eventualmente ridotta applicando il ravvedimento operoso, la sanzione relativa all’infedeltà dichiarativa dell’IVIE e/o dell’IVAFE è pari:
– al 90 per cento;
– deve essere maggiorata di 1/3;
– deve essere raddoppiata qualora l’immobile e/o l’attività finanziaria siano detenuti in un paese black list?

RISPOSTA Qualora la dichiarazione annuale sia stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti siano corretti, è consentita la compilazione e l’invio del solo frontespizio e del modulo RW anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione.
Tuttavia, in tal caso sono applicabili le sanzioni, modulate in base alla data di presentazione del modulo RW. In particolare, se la presentazione del modulo RW avviene:
– entro i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione pari a 258 euro, nonché la sanzione per omesso versamento, se la violazione ha prodotto anche effetti sostanziali sulle imposte dovute a titolo di IVIE e/o IVAFE (in tale ipotesi restano dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi). Entrambe le sanzioni possono essere ridotte applicando il ravvedimento operoso. Non è, invece, dovuta la sanzione per infedele dichiarazione poiché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale;

– oltre i novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione per infedele dichiarazione, senza che la stessa sia maggiorata di 1/3 ovvero raddoppiata perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero. È dovuta inoltre la sanzione per omessa dichiarazione dei beni all’estero. Entrambe le sanzioni possono essere ridotte applicando il ravvedimento operoso. Sono altresì dovuti, oltre alla quota capitale, anche i relativi interessi.

Regime agevolato dei lavoratori impatriati: i chiarimenti del Fisco


Con la circolare n. 33/E del 28 Dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sull’applicazione del regime agevolato per i lavoratori impatriati alla luce delle modifiche apportate dal Dl n. 34/2019 (Decreto Crescita) e dal Dl n. 124/2019 ( Decreto fiscale)

Il regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto dal Dlgs n. 147/2015, prevede una tassazione agevolata della durata di un quinquennio per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano. Il Dl n. 34/2019 e il successivo Dl n. 124/2019 hanno apportato alcune modifiche al regime, tra cui l’incremento della percentuale di abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili dal 50% al 70% (al 90% in caso di trasferimento in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) e l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile in presenza di specifiche condizioni.


I lavoratori che dall’estero trasferiscono la residenza in Italia ma che non avevano provveduto all’iscrizione all’Aire possono lo stesso accedere al regime agevolato degli impatriati. Precisamente, i soggetti che non risultano iscritti all’AIRE (o che vi risultano iscritti per un periodo inferiore a due periodi di imposta) possono comunque provare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.


Rientrano, inoltre, nell’agevolazione anche i diritti d’autore se derivano dall’esercizio di arti e professioni.


Misure per i giornalai nel DL Ristori convertito


L’art. 6-ter, D.L. n. 137/2020, introdotto dalla Legge di conversione del 18 dicembre 2020, ha previsto misure urgenti a sostegno dell’attività di rivendita di giornali e riviste

A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa.


Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante.


Il contributo è riconosciuto previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it


La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante il possesso dei requisiti richiesti (codice ateco 47.62.10 e non essere titolare di redditi da lavoro dipendente o redditi da pensione) nonché gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

Sconti nelle bollette elettriche nel Decreto Ristori convertito


L’art. 8-ter, D.L. n. 137/2020, introdotto dalla Legge di conversione del 18 dicembre 2020, ha previsto una riduzione degli oneri delle bollette elettriche.

Per tutte le attività economiche ammesse ai ristori, al fine di ridurre nell’anno 2021 la spesa delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l’anno 2021.


A tal fine, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative ai fini del rispetto della spesa autorizzata, in modo che:


– sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel terzo trimestre dell’anno 2020, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;


– per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell’anno 2020, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.